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Indicazioni obbligatorie contenitori olio d'oliva Ricordiamo che da qualche anno è in vigore la disposizione che ha introdotto per i pubblici esercizi l’obbligo di porre a disposizione dei clienti olio di oliva in contenitori muniti di etichetta che ne indica l’origine. Con l’obiettivo di prevenire eventuali frodi nel commercio di olio di oliva e di assicurare una migliore informazione ai consumatori è stato quindi stabilito il divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente. Sono tenuti al rispetto del divieto di proporre al consumo olio di oliva in contenitori non etichettati i “ pubblici esercizi “ e per tali si devono intendere:
- Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti bevande (ristoranti, trattorie ecc., nonché i bar che effettuano somministrazione di alimenti) - Gli alberghi ed altri complessi ricettivi con somministrazione - Gli agriturismi ed i circoli privati. Per coloro che non dovessero adempiere a tale prescrizione - dalla quale sono ovviamente esentati non solo l’utilizzo di olio di oliva in cucina e nella preparazione dei pasti, ma anche l’olio non di oliva - è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro. |