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I nuovi adempimenti RAEE - 3 Il 18 Giugno u.s. è entrato ufficialmente in vigore l’obbligo del c.d. ritiro “uno contro uno” - previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 151/2005 - con le modalità di cui al D.M. n. 65/2010 (iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e tenuta dell’apposita documentazione : schedario di carico e scarico e documento di trasporto). Oltre ai già numerosi adempimenti a carico della distribuzione previsti dalle citate normative in materia di Raee, ulteriori preoccupazioni derivano dalle difficoltà relative al conferimento dei Raee presso i centri di raccolta comunali, sia per la loro scarsa presenza in alcune zone d’Italia, sia in molti casi per l’attuale divieto di accettazione di tali rifiuti conferiti dai distributori. Per cercare quindi di porre rimedio a questa annosa problematica che vede coinvolta la distribuzione – chiamata ad effettuare l’attività di raccolta e conferimento dei Raee a titolo gratuito è bene ricordare – è stato siglato il 24 u.s. a Roma un Protocollo d’intesa per la regolazione dei rapporti fra i distributori e i Comuni o i Soggetti da essi delegati alla gestione dei centri di raccolta dei Raee domestici. Tale documento, sottoscritto da ANCI, Centro di Coordinamento Raee e ANCRA unitamente ad altre associazioni rappresentative dalla distribuzione, ha quindi l’obiettivo di facilitare, attraverso modalità e condizioni operative chiare e semplici, il conferimento dei Raee da parte dei distributori presso i centri di raccolta comunali.
Riepilogando: 1. I distributori verranno distinti in base al quantitativo di Raee conferiti al singolo centro di raccolta in un unico conferimento giornaliero : a. Piccolo Conferitore : in caso di conferimento giornaliero fino a 200 kg o comunque non oltre 4 pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi b. Grande Conferitore : in caso di conferimenti superiori a quanto previsto per il Piccolo Conferitore, previa prenotazione. 2. I Comuni o i Soggetti da essi delegati alla gestione dei centri di raccolta comunali dovranno iscriversi al portale del Centro di Coordinamento Raee (www.cdcraee.it) e indicare se sono disponibili ad accogliere i Raee provenienti dai distributori presenti sul loro territorio (opzione A) o se sono anche disponibili ad accogliere i Raee da distributori situati fuori dal Comune di conferimento (opzione B). In quest’ultimo caso, il conferimento da parte dei distributori, avverrà previa sottoscrizione di una apposita Convenzione (non onerosa) con le modalità stabilite al punto 9.3 del Protocollo d’intesa. 3. I distributori collegandosi al portale www.cdcraee.it potranno individuare quali Centri di raccolta comunali siano disponibili a ricevere i Raee e quindi procedere al conferimento distinto per raggruppamento e salvaguardando l’integrità dei Raee. Per la piena operatività del Protocollo d’intesa si prevede che saranno necessarie alcune settimane per consentire al Centro di Coordinamento Raee di raccogliere tutti i dati da inserire nel portale web. In allegato il testo completo del Protocollo d’intesa. |