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Decreto Legge 31. 5. 2010 n° 78 c.d. "Manovra correttiva" Il Decreto Legge 31. 5. 2010 n° 78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica”, ha apportato nuove regole in materia di antiriciclaggio, intervenendo con ulteriori limitazioni all’uso del denaro contante, assegni e titoli al portatore. Il decreto, che dovrà essere convertito in legge entro il 31 luglio 2010, prevede ora : * una nuova soglia massima di 5.000,00 euro al di sopra della quale non sarà più possibile effettuare pagamenti in contanti o tramite titoli al portatore. Tale norma, con cui l'Italia si adegua alla normativa europea, è finalizzata a contrastare il riciclaggio di proventi di attività criminose. (artt. 20, 21 e 27). Il limite, in precedenza, era stato riportato da 5.000,00 a 12.500,00 dal D.L. 25/6 2008 n. 112. La nuova soglia riguarda: - il divieto di trasferimento di contanti o di libretti al portatore o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; - l’obbligo di indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario, nonché di apporre la clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali; - la possibilità di rilasciare assegni circolari e vaglia cambiari senza la clausola di non trasferibilità; - il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore; - l’obbligo di estinguere i libretti con saldo superiore, ovvero di ridurre il loro saldo a una somma non eccedente l’importo di 5.000,00 entro il 30 giugno 2011. La disciplina sanzionatoria per la violazione delle prescrizioni sopra evidenziate non potrà essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro. Le sanzioni vengono, inoltre, rese maggiormente gravose nel caso di importi siano superiori a 50.000,00. Inoltre, l’articolo 41, al fine di contrastare le frodi IVA, prevede ora l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00. |